La situazione riguarda le coppie di fatto, la semplice convivenza non determina automaticamente l’attribuzione di tutti i diritti riconosciuti ai coniugi o alle parti di un’unione civile.
Convivere, infatti, è una scelta personale. Essere riconosciuti e tutelati dall’ordinamento richiede, invece, la conoscenza degli strumenti messi a disposizione dalla legge. Chi sono i conviventi di fatto?
La legge 20 maggio 2016, n. 76 definisce conviventi di fatto due persone maggiorenni:
- unite stabilmente da un legame affettivo di coppia;
- legate da reciproca assistenza morale e materiale;
- non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
- non legate da matrimonio o da unione civile.
La disciplina è quindi applicabile, senza distinzioni, alle coppie eterosessuali e alle coppie dello stesso sesso che abbiano scelto di non sposarsi o di non costituire un’unione civile. La stabilità della convivenza viene accertata facendo riferimento alla dichiarazione anagrafica prevista dalla normativa.
La registrazione presso il Comune è importante per documentare ufficialmente l’esistenza della convivenza, ma non trasforma la coppia in una famiglia fondata sul matrimonio e non attribuisce automaticamente tutte le relative conseguenze patrimoniali, successorie e previdenziali.
Quali diritti riconosce la legge?
La legge n. 76 del 2016 ha introdotto alcune tutele specifiche in favore dei conviventi di fatto.
In caso di malattia o ricovero, ciascun convivente ha diritto di visitare e assistere l’altro e di accedere alle informazioni personali secondo le regole applicabili alle strutture sanitarie.
Ciascuno può inoltre designare il proprio partner come rappresentante per le decisioni riguardanti la salute, qualora non sia più in grado di esprimere autonomamente la propria volontà, nonché per le decisioni relative alla donazione degli organi, alle modalità di trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie. La designazione deve rispettare le forme previste dalla legge.
Sono previste anche alcune garanzie relative all’abitazione. In caso di morte del proprietario della casa nella quale si svolgeva la convivenza, il partner superstite può continuare ad abitarvi per un periodo limitato, determinato dalla durata della convivenza e dalle specifiche circostanze familiari.
Se l’immobile è condotto in locazione, il convivente può succedere nel contratto in caso di morte del conduttore o di suo recesso. La legge riconosce inoltre alcune tutele nell’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare e nel risarcimento del danno conseguente alla morte del partner causata da un fatto illecito.
Si tratta di garanzie importanti, ma più limitate rispetto a quelle derivanti dal matrimonio o dall’unione civile.
Quali diritti non sorgono automaticamente?
Uno degli errori più frequenti consiste nel ritenere che molti anni di convivenza producano, con il trascorrere del tempo, gli stessi effetti del matrimonio.
Non è così.
Nessun diritto ereditario automatico
Il convivente non diventa automaticamente erede del partner e non acquista una quota di legittima, indipendentemente dalla durata della relazione.
Anche dopo venti o trent’anni di vita comune, in assenza di testamento il patrimonio viene devoluto secondo le regole della successione legittima, che non collocano il convivente nella stessa posizione del coniuge.
Per attribuire beni o diritti al partner è quindi necessario predisporre un testamento, nel rispetto delle quote eventualmente riservate dalla legge ai legittimari.
Nessuna pensione di reversibilità ordinaria
La sola convivenza, anche se stabile e registrata, non attribuisce in via generale il diritto alla pensione di reversibilità prevista per il coniuge o per la parte dell’unione civile.
Questo aspetto assume particolare rilievo quando uno dei partner dipende economicamente dall’altro o quando la coppia ha organizzato la propria vita confidando prevalentemente sul reddito di una sola persona.
Nessun regime patrimoniale automatico
I beni acquistati durante la convivenza appartengono, di regola, alla persona che li ha acquistati o alla quale risultano intestati.
Non si applica automaticamente la comunione legale prevista per i coniugi. Di conseguenza, il fatto di aver contribuito alle spese della casa, al pagamento di un finanziamento o alle esigenze familiari non attribuisce necessariamente la comproprietà dei beni.
Particolare attenzione deve essere prestata quando un immobile viene intestato a un solo convivente, ma le rate del mutuo o le spese di ristrutturazione vengono sostenute da entrambi.
Nessun assegno di mantenimento dopo la rottura
Quando la convivenza termina, non è previsto automaticamente un assegno di mantenimento analogo a quello che può essere riconosciuto nella separazione tra coniugi.
La legge consente al convivente che si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento di chiedere esclusivamente gli alimenti, per un periodo proporzionato alla durata della convivenza. Si tratta di una tutela più limitata, subordinata a precisi presupposti.
Come può tutelarsi una coppia convivente?
Una convivenza consapevole può essere organizzata attraverso alcuni passaggi.
1. Registrare la convivenza
La coppia può presentare al Comune di residenza la dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto. Questo permette di documentare ufficialmente la stabilità del rapporto e di accedere più agevolmente alle tutele previste dalla legge.
La registrazione non crea un matrimonio né un’unione civile, ma rende più semplice provare la condizione di conviventi nei rapporti con le amministrazioni e con i terzi.
2. Chiarire la proprietà dei beni
È opportuno verificare come siano intestati l’abitazione, i veicoli, i conti correnti e gli altri beni acquistati durante la relazione.
Quando entrambi partecipano all’acquisto di un immobile, la titolarità e le rispettive quote dovrebbero risultare chiaramente dall’atto. Anche i versamenti effettuati per mutui, lavori o spese rilevanti devono essere adeguatamente documentati.
3. Stipulare un contratto di convivenza
I conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita comune attraverso un contratto di convivenza.
Il contratto può indicare:
- la residenza comune;
- le modalità con cui ciascun partner contribuisce alle necessità della coppia;
- il regime patrimoniale scelto;
- le regole relative ad alcuni rapporti economici.
Deve essere redatto per iscritto, mediante atto pubblico oppure scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne verifica la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Il contratto non può però attribuire al convivente la qualità di erede né sostituire il testamento.
4. Organizzare la tutela personale e successoria
Accanto al contratto di convivenza può essere opportuno valutare:
- la redazione di un testamento;
- la designazione del convivente per le decisioni sanitarie;
- la stipula di una polizza assicurativa con indicazione del beneficiario;
- la regolamentazione della proprietà dell’abitazione;
- il rilascio di procure per determinati atti patrimoniali.
La scelta degli strumenti deve essere effettuata considerando la situazione concreta della coppia, la presenza di figli e l’esistenza di altri eredi.
E se ci sono figli?
La condizione giuridica dei figli non dipende dal fatto che i genitori siano sposati, uniti civilmente o conviventi.
Entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento, all’educazione e all’assistenza morale dei figli, nel rispetto delle rispettive capacità economiche. In caso di cessazione della convivenza, devono essere disciplinati il collocamento, i tempi di permanenza con ciascun genitore, il mantenimento e la ripartizione delle spese straordinarie.
Quando manca un accordo, ciascun genitore può rivolgersi al Tribunale affinché vengano adottati i provvedimenti necessari nell’interesse dei minori.
La convivenza è una scelta, la mancanza di regole no
Scegliere di non sposarsi o di non costituire un’unione civile è pienamente legittimo. Questa scelta, tuttavia, non dovrebbe essere accompagnata dalla convinzione che la durata del rapporto sia sufficiente a produrre automaticamente gli stessi effetti giuridici del matrimonio.
La legge riconosce ai conviventi alcune importanti tutele, ma lascia prive di regolamentazione automatica questioni essenziali come l’eredità, la pensione di reversibilità, la proprietà dei beni e le conseguenze economiche della cessazione del rapporto.
Conoscere preventivamente questi aspetti permette di proteggere entrambi i partner, prevenire conflitti e costruire una convivenza fondata non soltanto sulla fiducia, ma anche su regole chiare e consapevoli.
Il presente articolo ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce la consulenza legale riferita al singolo caso.
La convivenza non attribuisce automaticamente i diritti del matrimonio. Scopri quali tutele spettano ai conviventi e come proteggere casa, patrimonio ed eredità.
Il presente articolo ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce la consulenza legale riferita al singolo caso.