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Corpo, maternità e diritto: dalla legge 194 alla Procreazione Medica Assistita (PMA)

Dalla clandestinità alla legge 194, fino alla procreazione medicalmente assistita: l’evoluzione delle regole italiane, le principali sentenze sulla legge 40 e le ragioni della mobilità procreativa in Europa.

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Avv. Alessia Zitelli
27 Settembre 2026
Nota legale: Questo articolo ha finalità informativa generale. Per una valutazione del tuo caso specifico, contattami per una consulenza.

Per lungo tempo, in Italia, la scelta riproduttiva è stata osservata quasi esclusivamente attraverso la lente della repressione. L’interruzione della gravidanza era un reato; la medicina della riproduzione, invece, non disponeva ancora di una disciplina organica. In mezzo vi erano le persone: donne esposte alla clandestinità, coppie alle prese con l’infertilità, famiglie portatrici di malattie genetiche e, più tardi, figli nati grazie a tecniche che il diritto faticava a inquadrare.

La storia che conduce dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 non è una linea retta e non riguarda un unico diritto. Riguarda il rapporto tra tutela della vita prenatale, salute della donna, libertà di coscienza, autodeterminazione, desiderio di genitorialità, dignità dell’embrione e interesse del minore. Sono interessi distinti, che l’ordinamento è chiamato a bilanciare senza trasformarne uno in un valore assoluto.

La procreazione medicalmente assistita e la legge n. 40 del 2004 hanno accompagnato una fase importante della mia formazione: furono il tema della mia tesi di laurea. Tornare oggi su questa materia significa osservare quanto profondamente il diritto sia cambiato e quante domande restino ancora aperte.

Prima del 1978 quando la gravidanza indesiderata diventava clandestinità

Nel codice penale del 1930 l’aborto era collocato tra i delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe. La gravidanza non veniva letta soltanto come esperienza personale e sanitaria: nella cultura pubblica dell’epoca, maternità e natalità assumevano anche una funzione demografica e statale. Chi procurava l’aborto e la stessa donna potevano subire conseguenze penali.

Il divieto, tuttavia, non eliminava le interruzioni di gravidanza. Le spostava fuori dagli ospedali e dai controlli sanitari. Le fonti storiche descrivono pratiche improvvisate, sostanze tossiche e interventi eseguiti in condizioni pericolose. Le donne con maggiori risorse potevano raggiungere medici o strutture clandestine; le altre sopportavano i rischi più elevati. Il problema non era soltanto penale: era anche sanitario e sociale.

Le stime sugli aborti clandestini prima del 1978 variano in modo molto ampio. Proprio la clandestinità rendeva impossibile una misurazione attendibile. Per questa ragione non è corretto presentare come dato storico certo la cifra, talvolta ripetuta, di tre milioni di aborti clandestini in un solo anno. Un’informazione giuridica rigorosa deve distinguere i fatti documentati dalle stime e dalle ricostruzioni giornalistiche.

La svolta costituzionale e la legge 194

Con la sentenza n. 27 del 1975 la Corte costituzionale dichiarò illegittimo l’art. 546 del codice penale nella parte in cui puniva l’interruzione della gravidanza anche quando la prosecuzione comportasse un danno o un pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della donna. La Corte riconobbe la tutela costituzionale del concepito, ma precisò che non vi è equivalenza tra il diritto alla vita e alla salute di chi è già persona e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare.

La legge n. 194 del 1978 nacque in questo passaggio. Il suo titolo è significativo: norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza. Non configura l’aborto come un ordinario mezzo di controllo delle nascite. Organizza, invece, un percorso sanitario e stabilisce condizioni, tempi e responsabilità.

Nei primi novanta giorni la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica può rivolgersi a un consultorio pubblico, a una struttura sociosanitaria abilitata o a un medico di fiducia. La valutazione considera anche condizioni economiche, sociali o familiari, circostanze del concepimento e previsioni di anomalie o malformazioni del concepito. Il percorso prevede informazione, certificazione e, salvo urgenza, un periodo di sette giorni prima di accedere alla struttura autorizzata.

Dopo i primi novanta giorni l’interruzione è ammessa soltanto quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, oppure quando siano accertati processi patologici, comprese rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Quando sussiste possibilità di vita autonoma del feto, l’intervento è consentito solo per il pericolo grave per la vita della donna e il medico deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

La legge disciplina anche l’obiezione di coscienza. Il personale obiettore è esonerato dalle attività specificamente e necessariamente dirette all’interruzione, ma non dall’assistenza antecedente e successiva; l’obiezione non può essere invocata quando l’intervento personale sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. Parallelamente, ospedali e strutture autorizzate devono comunque assicurare il servizio e le regioni devono controllarne l’attuazione, anche attraverso la mobilità del personale.

Nel 1981 gli elettori respinsero sia la proposta di abrogazione più restrittiva sia quella di più ampia liberalizzazione. La legge rimase così il punto di equilibrio legislativo, mai immobile ma ancora vigente.

L’attualità della legge 194 e la decisione siciliana del 2026

Il diritto scritto e la possibilità concreta di esercitarlo non coincidono sempre. Tempi, distribuzione delle strutture e presenza di personale non obiettore possono incidere sull’accesso effettivo. La più recente Relazione del Ministro della salute, pubblicata nel 2026 e riferita ai dati 2023, continua a monitorare numero degli interventi, metodi utilizzati, tempi e obiezione di coscienza. Il ricorso all’IVG in Italia mostra nel lungo periodo una marcata diminuzione, mentre è cresciuto il ricorso al metodo farmacologico; il quadro territoriale resta però differenziato.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del 2026, si è pronunciata su una disposizione della Regione Siciliana che mirava a dotare le aree dedicate all’IVG di personale non obiettore. La Corte ha escluso che possano essere istituiti concorsi pubblici riservati ai soli non obiettori: una convinzione morale non può diventare requisito selettivo di accesso al pubblico impiego. Resta però fermo l’obbligo delle strutture di assicurare le prestazioni previste dalla legge n. 194. Il bilanciamento, dunque, non elimina né la libertà di coscienza del sanitario né la responsabilità organizzativa del servizio sanitario.

Dal diritto di interrompere una gravidanza al progetto di genitorialità

Interruzione volontaria di gravidanza e procreazione medicalmente assistita non sono la stessa materia. La prima interviene su una gravidanza già iniziata; la seconda utilizza tecniche cliniche e biologiche per favorire il concepimento. Il collegamento è più profondo: entrambe mostrano come il corpo, la medicina e le relazioni familiari siano luoghi nei quali libertà individuale e responsabilità pubblica si incontrano.

Prima del 2004 le tecniche di fecondazione assistita erano praticate in Italia sulla base di regole sanitarie, deontologiche e amministrative, senza una legge organica. La legge n. 40 volle colmare questo vuoto, dichiarando di voler tutelare tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. Nel suo impianto originario, però, introdusse limiti molto rigorosi che avrebbero dato origine a un ampio contenzioso costituzionale ed europeo.

La legge 40 del 2004 nel suo impianto originario

L’accesso è riservato alle coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. Le tecniche sono ammesse nei casi di sterilità o infertilità non risolvibili con altri metodi terapeutici efficaci e devono rispettare i principi di gradualità e consenso informato. L’originario divieto di fecondazione eterologa impediva di utilizzare gameti provenienti da un donatore esterno alla coppia.

La disciplina iniziale prevedeva inoltre un limite massimo di tre embrioni, da creare per un unico e contemporaneo impianto, con divieto generale di crioconservazione salvo eccezioni. Il consenso dell’uomo e della donna poteva essere revocato fino al momento della fecondazione dell’ovulo. Restavano vietati la commercializzazione di gameti ed embrioni, la selezione a fini eugenetici, la clonazione e la gestazione per altri.

La legge n. 40 non è stata cancellata. È stata progressivamente riscritta attraverso decisioni che ne hanno rimosso alcune rigidità, lasciandone ferme altre.

Le sentenze che hanno trasformato la legge 40

Corte costituzionale n. 151 del 2009. Ha eliminato la rigidità del limite di tre embrioni e dell’unico e contemporaneo impianto, restituendo al medico una valutazione legata al caso concreto e alla salute della donna. La crioconservazione può rendersi necessaria per evitare un pregiudizio sanitario.

Corte EDU Costa e Pavan contro Italia del 2012. Ha rilevato l’incoerenza di un sistema che impediva a una coppia fertile portatrice di una grave malattia genetica di accedere alla diagnosi preimpianto, mentre consentiva, a determinate condizioni, l’interruzione di una gravidanza in presenza della patologia.

Corte costituzionale n. 162 del 2014. Ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di fecondazione eterologa per le coppie colpite da sterilità o infertilità assolute e irreversibili. Il donatore non acquisisce rapporti giuridici parentali con il nato.

Corte costituzionale nn. 96 e 229 del 2015. La prima ha aperto PMA e diagnosi preimpianto alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri della legge n. 194. La seconda ha escluso la punibilità della selezione volta a evitare l’impianto di embrioni affetti, ma ha lasciato fermo il divieto di soppressione degli embrioni.

Corte EDU Parrillo contro Italia del 2015 e Corte costituzionale n. 84 del 2016. Hanno affrontato il destino degli embrioni non destinati all’impianto. Il divieto italiano di donarli alla ricerca scientifica non è stato rimosso; la Consulta ha rimesso al legislatore una scelta che coinvolge delicate valutazioni etiche.

Corte costituzionale n. 221 del 2019. Ha ritenuto non costituzionalmente obbligata l’estensione della PMA alle coppie di donne. La scelta di ampliare i destinatari è stata considerata appartenente, entro i limiti della ragionevolezza, alla discrezionalità del Parlamento.

Corte costituzionale n. 161 del 2023. Ha confermato che, dopo la fecondazione dell’ovulo, il consenso dell’uomo non può essere revocato in modo da impedire alla donna di chiedere il trasferimento dell’embrione, anche se la relazione è terminata. La decisione considera insieme affidamento, salute della donna e tutela dell’embrione.

Corte costituzionale n. 68 del 2025. Ha riconosciuto, nell’interesse del minore, la possibilità per la madre intenzionale di riconoscere il bambino nato in Italia da PMA praticata legittimamente all’estero nell’ambito di un progetto genitoriale condiviso da due donne. La Corte ha distinto nettamente questa situazione dalla gestazione per altri.

Corte costituzionale n. 69 del 2025. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole l’attuale esclusione della donna singola dall’accesso alla PMA in Italia. Ha però chiarito che l’estensione non è vietata dalla Costituzione: la scelta spetta al legislatore.

Che cosa è possibile oggi in Italia

  1. La PMA omologa è accessibile alle coppie che possiedono i requisiti dell’art. 5 e presentano una condizione di sterilità o infertilità certificata.
  2. La PMA eterologa è consentita quando la sterilità o infertilità assoluta e irreversibile richiede gameti donati.
  3. Le coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili possono, ricorrendone i presupposti clinici, accedere alla PMA e alla diagnosi genetica preimpianto.
  4. La crioconservazione degli embrioni è ammessa nelle situazioni in cui risulti necessaria secondo la disciplina risultante dagli interventi della Corte costituzionale e dalle condizioni cliniche.
  5. Le persone singole e le coppie dello stesso sesso non possono ancora iniziare in Italia un percorso di PMA ai sensi della legge n. 40.
  6. La gestazione per altri resta vietata e penalmente sanzionata. La legge n. 169 del 2024 ha esteso la punibilità al cittadino italiano che commetta il fatto all’estero. Non va confusa con la fecondazione eterologa, oggi lecita nei casi previsti.

Un caso pratico

Il caso seguente è di fantasia e ha finalità esclusivamente divulgativa. Immaginiamo una coppia, Laura e Marco, entrambi sani ma portatori della stessa grave malattia genetica recessiva. Hanno già affrontato una gravidanza nella quale la patologia è stata diagnosticata e desiderano comprendere se possano ridurre il rischio in un nuovo progetto genitoriale.

Nell’impianto originario della legge n. 40 la coppia, essendo fertile, avrebbe incontrato un ostacolo all’accesso alla PMA. L’alternativa paradossale era concepire naturalmente, attendere gli esami prenatali e valutare, in presenza dei presupposti della legge n. 194, l’interruzione della gravidanza.

Dopo Costa e Pavan e la sentenza n. 96 del 2015, una coppia fertile portatrice di una grave malattia genetica trasmissibile può accedere alla PMA e alla diagnosi preimpianto quando la patologia risponde ai criteri di gravità richiamati dalla legge n. 194 e la situazione sia accertata da una struttura pubblica. Il percorso richiede valutazioni mediche, consulenza genetica, informazioni comprensibili sulle tecniche, sui limiti diagnostici, sulla crioconservazione e sulle alternative.

Non esiste un automatismo. La diagnosi preimpianto non garantisce una gravidanza né la nascita di un bambino non affetto; l’indicazione clinica e il percorso concreto dipendono dalla situazione individuale. Sul piano giuridico, è decisivo che il consenso sia libero, informato e documentato. Se l’embrione è già formato, la legge attribuisce al consenso prestato effetti che non coincidono più con la fase precedente alla fecondazione.

Europa regole diverse e mobilità procreativa

In Europa non esiste un modello unico di accesso alla medicina della riproduzione. Le discipline nazionali differiscono per destinatari, età, donazione dei gameti, conoscibilità del donatore, diagnosi preimpianto e finanziamento pubblico. La tabella offre un orientamento generale, non sostituisce la verifica della normativa vigente e delle condizioni applicate dal singolo sistema sanitario.

PaeseAccesso essenzialeDonazione e profili distintivi
ItaliaCoppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, nei casi previsti dalla legge 40Eterologa consentita dopo la sentenza 162 del 2014; single e coppie dello stesso sesso escluse dall’accesso nazionale
SpagnaAccesso ampio per donne maggiorenni, indipendentemente dallo stato civile e dall’orientamento sessualeDonazione di gameti regolata come gratuita, formale e riservata; rilevante meta transfrontaliera
FranciaCoppie eterosessuali, coppie di donne e donne non sposateSistema riformato dalla legge bioetica; per le nuove donazioni è riconosciuto al nato maggiorenne accesso a dati previsti dalla legge
BelgioAccesso praticato anche per donne singole e coppie di donne, con valutazione dei centriQuadro relativamente aperto; limiti di età e scelte sul donatore richiedono verifica puntuale
DanimarcaAccesso anche per donne singole e coppie di donneAmpia offerta di donazione; regole su anonimato o identità dipendono dal tipo di donazione e dal percorso
PortogalloAccesso esteso a donne singole e coppie di donneDonazione consentita; tutela del diritto del nato a conoscere l’identità genetica secondo la disciplina vigente
GreciaAccesso alle coppie eterosessuali e, con formalità specifiche, alle donne singoleEtà e autorizzazioni sono disciplinate in modo puntuale; quadro distinto per coppie dello stesso sesso
Repubblica CecaPercorso impostato sulla richiesta congiunta di una donna e un uomo, con limite legale di età della donnaDonazione anonima; frequente destinazione per disponibilità e organizzazione dei centri
GermaniaAccesso e finanziamento variano anche in base a linee professionali e condizioni personaliDonazione di seme regolata; donazione di ovociti vietata; disciplina dell’embrione particolarmente restrittiva


Perché si va all’estero

Parlare di moda è improprio. Si tratta di mobilità procreativa: persone che attraversano un confine perché il Paese di destinazione ammette un percorso non consentito, non disponibile o difficilmente accessibile nel Paese di origine. La direttiva europea sull’assistenza sanitaria transfrontaliera non uniforma le leggi nazionali sulla filiazione e non crea un diritto generale al rimborso di qualsiasi tecnica effettuata all’estero.

Per gli italiani le ragioni principali possono essere l’accesso delle donne singole o delle coppie di donne, la maggiore disponibilità di ovociti o seme donato, tempi di attesa diversi, limiti di età differenti, criteri clinici e organizzativi oppure la possibilità di scegliere, nei limiti della legge straniera, differenti regimi informativi sul donatore. Storicamente, prima della sentenza n. 162 del 2014, anche le coppie eterosessuali che necessitavano dell’eterologa erano costrette a rivolgersi all’estero.

La possibilità di eseguire legittimamente una tecnica in un altro Stato non risolve automaticamente ogni questione in Italia. Occorre distinguere la liceità del trattamento nel luogo in cui viene praticato, il riconoscimento dello stato di figlio, l’individuazione dei genitori, l’accesso alle informazioni sulle origini e le eventuali conseguenze penali. La sentenza n. 68 del 2025 ha tutelato il figlio nato in Italia da un progetto condiviso di due donne realizzato all’estero, ma ha espressamente distinto tale ipotesi dalla gestazione per altri.

Le domande ancora aperte

Il diritto della procreazione non può essere ridotto all’opposizione tra ciò che la tecnica rende possibile e ciò che la legge vieta. Ogni scelta coinvolge più persone e più tempi: chi desidera diventare genitore, chi dona i gameti, il medico, l’embrione e il futuro nato, che potrà interrogarsi sulle proprie origini.

Restano aperti il perimetro dei destinatari della PMA, il destino degli embrioni crioconservati non destinati all’impianto, l’equilibrio tra anonimato del donatore e diritto alle origini, la disciplina uniforme della genitorialità nei percorsi transfrontalieri e l’effettività territoriale dei servizi. La Corte costituzionale ha più volte indicato che alcune risposte non possono provenire soltanto dai giudici: richiedono scelte legislative meditate.

Dalla clandestinità precedente alla legge n. 194 alla medicina riproduttiva contemporanea, la costante è la necessità di non separare mai la libertà dalla responsabilità e la tecnica dalla dignità. Il compito del diritto non è sostituirsi alle coscienze, ma costruire regole comprensibili, proporzionate e capaci di proteggere le persone nelle situazioni più delicate.

Domande frequenti

La legge 194 consente sempre l’interruzione entro novanta giorni? No. Prevede un percorso e richiede che la donna rappresenti circostanze dalle quali derivi un serio pericolo per la salute fisica o psichica, valutate secondo l’art. 4.

Fecondazione eterologa e gestazione per altri sono la stessa cosa? No. Nell’eterologa viene utilizzato un gamete donato ed è consentita nei casi previsti. Nella gestazione per altri una donna porta avanti la gravidanza per altri; in Italia è vietata e sanzionata.

Una donna singola può accedere alla PMA in Italia? Non secondo l’attuale art. 5 della legge n. 40. La sentenza n. 69 del 2025 ha rimesso al legislatore l’eventuale ampliamento.

Una coppia fertile portatrice di una grave malattia genetica può chiedere la diagnosi preimpianto? Può accedere al percorso se ricorrono i presupposti delineati dalla legge e dalla sentenza n. 96 del 2015, da accertare in sede clinica.

Un trattamento lecito all’estero produce automaticamente gli stessi effetti in Italia? Non sempre. Accesso alla tecnica, filiazione, riconoscimento degli atti e conseguenze penali sono piani distinti da verificare nel caso concreto.

Avv. Alessia Zitelli – Diritto Civile

Fonti essenziali

  1. Legge 22 maggio 1978, n. 194, testo vigente, Normattiva.
  2. Legge 19 febbraio 2004, n. 40, testo vigente, Normattiva.
  3. Legge 4 novembre 2024, n. 169, Normattiva.
  4. Corte costituzionale: sentenze nn. 27/1975, 151/2009, 162/2014, 96/2015, 229/2015, 84/2016, 221/2019, 33/2021, 79/2022, 161/2023, 68/2025, 69/2025 e 42/2026.
  5. Corte EDU: Costa e Pavan c. Italia, 28 agosto 2012; Parrillo c. Italia, Grande Camera, 27 agosto 2015.
  6. Ministero della Salute, Relazione sull’attuazione della legge n. 194, dati 2023, pubblicata nel 2026.
  7. Ministero della Salute, Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 40, relazione 2025 con dati 2023, pubblicata nel 2026.
  8. Commissione europea, Comparative analysis of medically assisted reproduction in the EU; ESHRE, legislation and reimbursement survey e ART Fact Sheet 2025.
  9. Fonti nazionali per il confronto: BOE Spagna, Service Public e Agence de la biomédecine Francia; legislazioni e portali istituzionali dei Paesi considerati.


Nota informativa

Il contenuto ha finalità esclusivamente informativa e illustra principi generali aggiornati al 27 settembre 2026. Non sostituisce la valutazione medica né la consulenza legale riferita a una situazione concreta. Normativa e orientamenti giurisprudenziali devono essere verificati in relazione alle circostanze del singolo caso.

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