Diritto di Famiglia 5 min lettura

Minore di 12 anni: può essere ascoltato dal giudice?

Un minore di 12 anni può essere ascoltato dal giudice se capace di discernimento. Vediamo quando, come e con quali garanzie.

AZ
Avv. Alessia Zitelli
12 Settembre 2026
Nota legale: Questo articolo ha finalità informativa generale. Per una valutazione del tuo caso specifico, contattami per una consulenza.

Quando una separazione o un altro procedimento familiare riguarda direttamente un figlio, una delle domande che i genitori fanno più spesso è:

“Mio figlio è ancora piccolo. Il giudice può comunque ascoltarlo?”

La risposta è sì, in determinate condizioni.

La legge non considera infatti i 12 anni come una soglia rigida al di sotto della quale la voce del minore non conta.

Cosa prevede la legge

L’art. 315-bis del Codice civile riconosce al figlio minore che abbia compiuto 12 anni — e anche a quello di età inferiore, quando sia capace di discernimento — il diritto di essere ascoltato nelle questioni e nelle procedure che lo riguardano.

Lo stesso principio è disciplinato, sul piano processuale, dall’art. 473-bis.4 c.p.c.

Questo significa che anche un bambino di 10 o 11 anni, e in alcuni casi anche più piccolo, può essere ascoltato se possiede una maturità sufficiente per comprendere ciò che sta accadendo ed esprimere una propria opinione.

Cosa significa “capacità di discernimento”?

Non esiste un’età matematica che consenta di stabilirla automaticamente.

Si guarda alla capacità del minore di comprendere, in relazione alla propria età e maturità, le questioni che lo riguardano e di esprimere un pensiero sufficientemente consapevole.

Due bambini della stessa età possono avere livelli di maturità differenti.

Per questo, quando il minore ha meno di 12 anni, assume particolare importanza la valutazione concreta della sua capacità di discernimento.

Anche la Corte di Cassazione è intervenuta sul punto.

Con l’ordinanza n. 32359 del 13 dicembre 2024, la Suprema Corte ha ribadito che, quando viene richiesto l’ascolto di un minore infra-dodicenne, il giudice deve valutare se il bambino sia in grado di esprimere una propria opinione sulle questioni che lo riguardano.

Se decide di non ascoltarlo, deve motivarne le ragioni.

Una valutazione che assume particolare rilievo quanto più il minore si avvicina ai 12 anni.

Essere ascoltato non significa decidere

Questo è probabilmente il punto più importante.

Il minore non viene chiamato davanti al giudice per scegliere tra la mamma e il papà.

E soprattutto non gli viene affidata la responsabilità della decisione.

L’ascolto serve a consentire al giudice di conoscere anche il suo punto di vista, i suoi bisogni, le sue difficoltà e il modo in cui vive una determinata situazione familiare.

Le opinioni del minore vengono considerate tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

La decisione finale rimane del giudice, che deve adottare il provvedimento ritenuto maggiormente conforme all’interesse del minore.

Per esempio, un figlio potrebbe manifestare il desiderio di trascorrere più tempo con uno dei genitori.

Questa opinione è importante e deve essere valutata, ma non determina automaticamente la decisione sull’affidamento o sul collocamento.

Il giudice deve considerarla insieme a tutti gli altri elementi del caso.

Come avviene l’ascolto?

L’ascolto è disciplinato anche dall’art. 473-bis.5 c.p.c.

È il giudice a condurlo e può farsi assistere, quando necessario, da esperti o altri ausiliari.

La legge prevede particolari cautele proprio perché il minore non deve vivere quel momento come un interrogatorio o, peggio ancora, come una scelta tra i propri genitori.

Quando possibile, l’ascolto viene organizzato in orari compatibili con gli impegni scolastici e in ambienti adeguati all’età del minore.

Il giudice deve sempre ascoltarlo?

No.

La legge prevede alcune eccezioni.

Il giudice può non procedere all’ascolto, dandone conto con un provvedimento motivato, quando l’ascolto è contrario all’interesse del minore, risulta manifestamente superfluo, vi è un’impossibilità fisica o psichica oppure è lo stesso minore a manifestare la volontà di non essere ascoltato.

Esiste inoltre una disciplina particolare quando i genitori hanno raggiunto un accordo sulle condizioni relative all’affidamento dei figli: in questi casi il giudice procede all’ascolto quando lo ritiene necessario.

Perché l’ascolto del minore è così importante?

Nelle controversie familiari è molto facile che il punto di vista del bambino venga raccontato dagli adulti.

“Mi ha detto che non vuole andare dal padre.”

“Con me sta meglio.”

“Quando torna dalla madre è nervoso.”

Sono frasi che ricorrono spesso nei conflitti familiari.

Ma una cosa è ciò che un genitore riferisce. Altra cosa è consentire, quando ne ricorrono i presupposti, che il minore possa esprimersi personalmente nelle forme e con le cautele previste dalla legge.

Il principio di fondo è semplice: quando una decisione riguarda direttamente la vita di un figlio, anche la sua voce può avere un ruolo nel procedimento.

Senza attribuirgli responsabilità che appartengono agli adulti e senza trasformarlo nell’arbitro del conflitto tra i genitori.

In conclusione

I 12 anni rappresentano una soglia importante, ma non significano che prima di quell’età il minore non possa essere ascoltato.

Anche un bambino più piccolo può avere diritto a esprimere la propria opinione quando possiede un’adeguata capacità di discernimento.

Ogni situazione, però, deve essere valutata concretamente.

Nei procedimenti familiari, proteggere un figlio significa anche evitare di coinvolgerlo inutilmente nel conflitto, ma allo stesso tempo riconoscergli, quando ne ricorrono le condizioni, il diritto ad essere ascoltato.

Avv. Alessia Zitelli

Diritto Civile – Diritto di Famiglia

Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e divulgative e non sostituisce la consulenza legale relativa al singolo caso.

Ogni situazione familiare richiede una valutazione concreta. L’ascolto del minore non serve a metterlo nella condizione di scegliere tra i genitori, ma a tutelare il suo diritto ad essere considerato nelle decisioni che lo riguardano. Prima di intraprendere iniziative giudiziarie, è opportuno valutare con un professionista le circostanze del singolo caso.

Tag: minore di 12 anni ascolto del minore capacità di discernimento giudice separazione con figli affidamento figli diritto di famiglia art. 473-bis.4 c.p.c. Augusta Siracusa

Hai bisogno di assistenza legale?

Contattami per una consulenza: valuteremo insieme la strada migliore per il tuo caso.

Diritto di Famiglia