Spese ordinarie e spese extra: perché la distinzione conta
Dopo una separazione, uno dei motivi più frequenti di contrasto riguarda le spese sostenute per i figli: libri scolastici, sport, visite mediche, apparecchi ortodontici, gite o computer. La domanda è quasi sempre la stessa: la spesa è già compresa nell’assegno mensile oppure deve essere rimborsata a parte?
Le linee guida pubblicate dal Tribunale offrono criteri pratici per distinguere le voci ordinarie dalle spese extra assegno e per stabilire quando occorre il preventivo accordo tra i genitori. Sono indicazioni orientative: non sostituiscono il provvedimento del giudice, gli accordi omologati o negoziati né gli eventuali protocolli applicati dal tribunale competente.
Che cosa copre l’assegno di mantenimento
L’assegno periodico serve a contribuire alle esigenze ordinarie e prevedibili della vita del figlio. In questa area rientrano normalmente le spese quotidiane o ricorrenti, che non possono essere richieste nuovamente all’altro genitore come “extra”.
Secondo lo schema pubblicato dal Tribunale, sono comprese nell’assegno, a titolo esemplificativo:
- vitto e quota delle spese domestiche, come locazione, utenze e consumi;
- abbigliamento ordinario, compresi i cambi di stagione;
- mensa scolastica e cancelleria scolastica ricorrente durante l’anno;
- medicinali da banco e altre necessità di vita abituali.
Non basta, quindi, che una spesa riguardi il figlio per definirla automaticamente straordinaria.
Quando una spesa è straordinaria
Una spesa extra assegno presenta almeno uno di questi caratteri: occasionalità o sporadicità, particolare gravosità economica oppure natura non strettamente ordinaria. La quota dovuta da ciascun genitore non è necessariamente il 50%: vale la percentuale indicata nell’accordo o nel provvedimento giudiziale.
Spese che, di regola, non richiedono accordo preventivo
Alcune spese, pur essendo extra assegno, possono essere sostenute senza una preventiva autorizzazione, purché siano necessarie e documentate. Nelle linee guida rientrano, tra le altre:
- visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, ticket, trattamenti erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e farmaci prescritti;
- occhiali o lenti a contatto non cosmetiche, se prescritte dallo specialista;
- tasse di scuole o università pubbliche, libri di testo, assicurazione scolastica e fondo cassa richiesto dalla scuola;
- materiale scolastico di inizio anno e dispositivi informatici imposti dalla scuola o collegati a un percorso BES;
- gite senza pernottamento e trasporto pubblico tra casa e istituto;
- pre-scuola, doposcuola, tempo prolungato e centri estivi organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali.
Spese che richiedono il consenso dell’altro genitore
Per le scelte più onerose, discrezionali o legate a strutture private è normalmente necessario confrontarsi prima. Le linee guida includono, per esempio:
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private, fisioterapia, cure termali e prestazioni private non erogate dal Servizio sanitario nazionale;
- scuole e università private, gite con pernottamento, lezioni private, corsi di recupero, master, corsi post-universitari e alloggio universitario;
- sport con abbigliamento e attrezzatura, corsi di lingua o musica, attività ricreative e scout;
- baby-sitter, viaggi studio, vacanze senza i genitori, patente e costi di acquisto o gestione di un mezzo destinato al figlio.
Il confronto preventivo non è una formalità: riguarda decisioni che incidono sulle risorse di entrambi e, soprattutto, sulle scelte di istruzione, educazione e salute del figlio.
Come chiedere il consenso e il rimborso
Per ridurre incomprensioni e contestazioni è utile seguire una procedura tracciabile:
1. Richiesta scritta. Indicare la natura della spesa, il costo o preventivo, la necessità per il figlio e, quando possibile, eventuali alternative.
2. Risposta motivata. Nello schema dei tribunali, il dissenso deve essere comunicato per iscritto entro 10 giorni; in mancanza, il silenzio è considerato consenso.
3. Prova del pagamento. Chi anticipa invia ricevuta, fattura o altra documentazione entro 30 giorni, con un mezzo che consenta di provare la ricezione.
4. Rimborso. Le linee guida indicano il pagamento della quota nei 15 giorni successivi alla richiesta documentata.
Questi termini devono essere confrontati con quanto scritto nel proprio accordo o provvedimento: un protocollo locale diverso può prevedere modalità differenti.
Il silenzio equivale sempre al consenso?
No, non in modo automatico in ogni situazione. La regola dei 10 giorni è prevista dalle linee guida milanesi e può operare quando richiamata o recepita nella disciplina concreta del rapporto. Non è prudente estenderla indistintamente a ogni procedimento o territorio. Prima di sostenere una spesa rilevante è opportuno verificare il titolo che regola il mantenimento dei figli.
E se la spesa è urgente?
In presenza di una necessità sanitaria realmente urgente, attendere il consenso potrebbe essere incompatibile con l’interesse del figlio. Anche in questi casi occorre informare tempestivamente l’altro genitore e conservare prescrizioni, referti, fatture e prova del pagamento. L’urgenza, tuttavia, non dovrebbe essere utilizzata per eludere il confronto quando la decisione poteva essere programmata.
Quali documenti conservare
- provvedimento giudiziale, accordo di separazione o divorzio e successive modifiche;
- richieste e risposte inviate per e-mail, PEC o altro canale tracciabile;
- preventivi, prescrizioni, comunicazioni della scuola e programmi dell’attività;
- fatture, ricevute, scontrini parlanti e prova del pagamento;
- prospetto riepilogativo con data, causale, importo e quota richiesta.
Il caso pratico: libri, cancelleria e tablet per la scuola
I libri di testo e il materiale di corredo di inizio anno sono indicati tra le spese documentate che non richiedono accordo preventivo. La cancelleria ricorrente durante l’anno, invece, è normalmente compresa nell’assegno. Un tablet è extra senza previo accordo quando è imposto dalla scuola o necessario per un percorso didattico differenziato; se nasce da una scelta personale, è opportuno concordarlo prima.
Conclusioni
La gestione delle spese per i figli funziona meglio quando le regole sono precise fin dall’inizio. Prima di rifiutare un rimborso o di sostenere una spesa importante è necessario leggere attentamente l’accordo o il provvedimento, verificare il protocollo applicabile e valutare la natura concreta della voce.
Una consulenza preventiva può aiutare a chiarire quali costi siano già coperti dall’assegno, quali debbano essere concordati e come formulare una richiesta completa e documentata, evitando che una spesa nell’interesse del figlio diventi un nuovo terreno di conflitto. Per approfondimenti visita il sito www.avvocatoalessiazitelli.it
Domande frequenti
Le spese straordinarie si dividono sempre al 50%?
No. Si applica la percentuale stabilita dalle parti o dal giudice, che può essere diversa in base alle condizioni economiche.
Posso chiedere il rimborso senza ricevuta?
La documentazione è essenziale. Una richiesta priva della prova dell’esborso può essere contestata.
Lo sport richiede sempre il consenso?
Nelle linee guida, attività sportiva, abbigliamento e attrezzatura richiedono il preventivo accordo.
Le linee guida valgono in tutta Italia?
No. Sono criteri orientativi di ciascun foro. Occorre verificare il provvedimento concreto e il protocollo del tribunale competente.
⚠️ IL CONSIGLIO DELL’AVVOCATO
Le linee guida hanno valore orientativo e non sostituiscono gli accordi tra i genitori o quanto stabilito dal giudice. Ogni situazione deve essere valutata in base al provvedimento applicabile e alle circostanze concrete.