Mediazione civile e commerciale
La mediazione civile e commerciale è una procedura disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 finalizzata a favorire, attraverso l'intervento di un mediatore imparziale, la ricerca di un accordo tra le parti. In alcune materie il preventivo esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; in altre ipotesi le parti possono scegliere volontariamente di ricorrervi.
Come funziona
Nella mediazione un mediatore terzo e imparziale assiste le parti nel confronto e nella ricerca di un accordo. Il mediatore non decide chi ha ragione: favorisce il dialogo e la ricerca di soluzioni condivise.
L'accordo raggiunto in mediazione può costituire titolo esecutivo nei casi e alle condizioni previste dalla legge.
Quando è obbligatoria per legge
Nelle seguenti materie, chi intende agire in giudizio è tenuto a esperire preliminarmente il procedimento di mediazione (art. 5 del D.Lgs. 28/2010):
- Condominio
- Diritti reali
- Divisione
- Successioni ereditarie
- Patti di famiglia
- Locazione
- Comodato
- Affitto di aziende
- Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
- Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari
- Associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto d'opera, contratto di rete, somministrazione, società di persone e subfornitura
Mediazione su iniziativa delle parti
Al di fuori delle materie per cui è obbligatoria, le parti possono scegliere volontariamente di ricorrere alla mediazione per le controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili.
Assistenza nella mediazione
Come avvocato di parte, assisto il cliente nelle procedure di mediazione civile e commerciale, nei casi previsti dalla legge o su iniziativa delle parti.