Mediazione civile e commerciale

La mediazione civile e commerciale è una procedura disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 finalizzata a favorire, attraverso l'intervento di un mediatore imparziale, la ricerca di un accordo tra le parti. In alcune materie il preventivo esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; in altre ipotesi le parti possono scegliere volontariamente di ricorrervi.

Procedura regolata dalla legge
D.Lgs. 28/2010
Riservatezza
Procedura confidenziale
Possibile composizione consensuale
della controversia tra le parti

Come funziona

Nella mediazione un mediatore terzo e imparziale assiste le parti nel confronto e nella ricerca di un accordo. Il mediatore non decide chi ha ragione: favorisce il dialogo e la ricerca di soluzioni condivise.

L'accordo raggiunto in mediazione può costituire titolo esecutivo nei casi e alle condizioni previste dalla legge.

Quando è obbligatoria per legge

Nelle seguenti materie, chi intende agire in giudizio è tenuto a esperire preliminarmente il procedimento di mediazione (art. 5 del D.Lgs. 28/2010):

  • Condominio
  • Diritti reali
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto di aziende
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
  • Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • Associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto d'opera, contratto di rete, somministrazione, società di persone e subfornitura

Mediazione su iniziativa delle parti

Al di fuori delle materie per cui è obbligatoria, le parti possono scegliere volontariamente di ricorrere alla mediazione per le controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili.

La mediazione civile e commerciale descritta in questa pagina è una procedura diversa dagli strumenti propri della materia familiare. Per separazione, divorzio, affidamento e mantenimento dei figli la legge prevede strumenti specifici, come la negoziazione assistita e la mediazione familiare: trovi le informazioni nella pagina Diritto di famiglia.

Assistenza nella mediazione

Come avvocato di parte, assisto il cliente nelle procedure di mediazione civile e commerciale, nei casi previsti dalla legge o su iniziativa delle parti.

Domande Frequenti

Per le materie soggette a mediazione obbligatoria, il rifiuto non ha conseguenze dirette MA il giudice può valutarlo negativamente. Inoltre, chi rifiuta ingiustificatamente può essere condannato alle spese legali anche in caso di vittoria. Per le materie volontarie, la partecipazione è libera ma il rifiuto può essere indice di mala fede.
Il procedimento di mediazione ha una durata prevista dalla legge di sei mesi. La disciplina vigente consente proroghe nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 6 del D.Lgs. 28/2010.
I costi della procedura dipendono dal valore della controversia, dall'organismo di mediazione e dall'attività professionale svolta. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione beneficia dell'esenzione dall'imposta di registro entro il limite di valore previsto dalla normativa vigente, attualmente pari a €100.000.

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