Gratuito Patrocinio ad Augusta e Siracusa
Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente chiamato “gratuito patrocinio”, consente, in presenza di determinati requisiti, di essere assistiti da un avvocato il cui compenso viene corrisposto dallo Stato.
Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato
È uno strumento previsto per garantire l’accesso alla giustizia anche alle persone che non dispongono di risorse economiche sufficienti per affrontare un procedimento giudiziario. Consente alla persona ammessa di essere assistita da un avvocato iscritto negli appositi elenchi, senza doverne sostenere direttamente il compenso, che viene liquidato secondo le modalità previste dalla legge.
Il beneficio può riguardare, in presenza dei requisiti previsti, procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari. L’ammissione, tuttavia, non è automatica: è necessario rispettare un limite di reddito, presentare una domanda completa e dimostrare che la richiesta giudiziaria non sia manifestamente infondata.
Il limite di reddito
Il reddito da considerare è, in linea generale, quello imponibile risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi. Non è quindi sufficiente controllare esclusivamente il proprio ISEE: ai fini della domanda possono assumere rilievo anche redditi esenti dall’IRPEF oppure soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva.
Il reddito dei familiari conviventi
Quando il richiedente convive con il coniuge, con la persona unita civilmente o con altri familiari, normalmente si tiene conto della somma dei redditi di tutti i componenti della famiglia convivente, compreso quello del richiedente. Può essere considerato soltanto il reddito personale dell’interessato quando:
- la causa riguarda diritti della personalità;
- gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri familiari conviventi, come può accadere in alcune controversie familiari, per esempio in caso di separazione o divorzio.
Non basta il requisito economico
Nel processo civile la pretesa che si vuole far valere non deve risultare manifestamente infondata. La domanda deve descrivere chiaramente i fatti, le ragioni della richiesta e gli elementi sui quali si intende fondare l’azione o la difesa, allegando i documenti utili a una prima valutazione della controversia. L’organo competente può dichiarare la domanda ammissibile, inammissibile oppure rigettarla quando non risultano soddisfatti i requisiti previsti.
Come si presenta la domanda nelle cause civili
In materia civile la domanda va presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente, individuato in linea generale in base al luogo in cui ha sede il giudice davanti al quale è già pendente il procedimento, dovrà essere avviata la causa o deve essere proposta l’impugnazione. La domanda può essere presentata personalmente dall’interessato oppure tramite il proprio avvocato, nel rispetto delle modalità stabilite dal Consiglio dell’Ordine.
Documenti generalmente necessari
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi;
- autocertificazione relativa ai redditi;
- ultima dichiarazione dei redditi o altra documentazione reddituale;
- documenti relativi alla controversia;
- generalità e recapiti della controparte, quando disponibili;
- eventuali provvedimenti giudiziari già emessi.
Tutte le dichiarazioni devono essere complete, corrette e veritiere: dichiarazioni inesatte, così come il venir meno dei requisiti, possono determinare la revoca del beneficio.
Come posso assisterti
La verifica del solo limite reddituale è il primo passaggio, ma non basta per stabilire se una persona possa essere ammessa. Insieme valutiamo:
- la composizione del nucleo familiare e i redditi da considerare;
- la natura dei redditi percepiti;
- l’eventuale conflitto di interessi con i familiari conviventi;
- il fondamento della controversia e la documentazione da allegare alla domanda.